giovedì 15 gennaio 2015

Multa per il parcheggio sulle strisce blu E’ iIllegittima la sanzione per il ritardo

Multa per il parcheggio sulle strisce blu
E’ iIllegittima la sanzione per il ritardo.


Buone notizie per gli automobilisti. Una nuova sentenza sembra favorire quanti sono abituati a parcheggiare nelle aree di sosta delimitate dalle strisce blu.
Chi recupera il proprio veicolo in ritardo, rispetto all’orario indicato sul biglietto da esporre sul parabrezza, ha una speranza di non dover pagare la contravvenzione. Il tutto grazie ad una vicenda accaduta a Pordenone che potrà probabilmente costituire un precedente.
Nel capoluogo friulano la sanzione applicata dagli ausiliari del traffico per il “ritardo” è di 25 euro ma la misura è da tempo contestata dai cittadini.
Un avvocato, multato per aver tardato 20 minuti, ha fatto ricorso e il Giudice di pace Francesco Iervolino gli ha dato ragione sostenendo che il Comune può solo recuperare le somme dovute ma non elevare sanzioni se il ticket è stato pagato ma è semplicemente scaduto.
Esattamente la tesi sostenuta dal legale il quale ha sostenuto che, per lo stesso comportamento, a Trieste, era appunto stata invitata dagli ausiliari alla sola integrazione della differenza.
Chi ritenesse di poter fare ricorso può presentarlo al Prefetto della Provincia di competenza. Alleghiamo di seguito un modulo standard da compilare per opporsi alla sanzione che si ritiene ingiusta.

Al Signor Prefetto della Provincia                                                                                              
tramite Comando Polizia Municipale
OGGETTO: Ricorso al verbale di accertamento n.°                 del                          ,per violazione alle norme del Codice della Strada.


Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________ il _____________ residente a ________________________ via____________________________ n.° ___________, in qualità di:

conducente del veicolo
proprietario del veicolo
Visto l’art. 203 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni, il quale prevede che “il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla constatazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione”;
RICORRE

avverso il verbale di accertamento n.°                      del                           , per i seguenti motivi:
  1. 1.     La sanzione non è applicabile in quanto circolari del Ministero dei Trasporti di marzo 2010 citano testuali parole:” Se viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997. In caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’applicazione di questo comune della sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure” jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario”.

  1.     La sanzione è inapplicabile perché in contrasto con l’obbligo imposto al Comune, dal Codice della strada, di destinare una zona nelle vicinanze a parcheggio libero.(Cass.Sez.Un. 116/07 e n. 5218 del 28/05/08 del TAR del Lazio).
  2.    La sanzione di mancato pagamento del tagliando è illegittima perché il verbale non indica il provvedimento istitutivo della zona a pagamento.
  3.    La sanzione di mancato pagamento del tagliando è illegittima perché non specifica la destinazione obbligatoria del provento derivante dal pagamento della sanzione (art.7/7 C.d.S).
  4. Nella relata di notifica non è stata specificata la qualifica e matricola dell’ accertatore. Questo rende nulla la notifica e la relativa sanzione.

Si allegano i seguenti documenti:
Copia  documento d’identità
Copia del verbale di accertamento e del ticket esposto.
Il sottoscritto
chiede di essere udito personalmente in merito al ricorso
non chiede di essere udito personalmente in merito al ricorso
(barrare una delle due ipotesi)

______________________________
(luogo e data)

FIRMA

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